Sez. 3, Sentenza n. 9927 del 28/07/2000 (Rv. 538893 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione di prescrizione - Proposizione anche in appello nel vigore del testo previgente dell'art. 345 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
L'eccezione di prescrizione, trattandosi di eccezione in senso proprio rivolta unicamente al rigetto della domanda avversaria, può essere proposta anche in grado di appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353 art. 52.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2938, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 04/12/1992 num. 477 art. 2, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 2, Legge 06/12/1994 num. 673
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)