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Sez. 2, Sentenza n. 9378 del 27/06/2002 (Rv. 555408 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Eccezione di prescrizione - Prova dell'avvenuta interruzione - Onere della controparte.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555408-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'onere probatorio del convenuto che eccepisca la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del decorso del tempo anteriormente all'atto di citazione; se, però, l'attore dimostri di aver tempestivamente interrotto il corso della prescrizione, torna a gravare sul convenuto l'onere della prova della tardività dell'atto della costituzione in mora. Peraltro, l'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile ad un' eccezione in senso stretto, e, pertanto, il controeccipiente ha l'onere non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di controdedurli, non potendo essere rilevati d'ufficio dal giudice neppure se la prova del fatto è acquisita al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)