Sez. 3, Sentenza n. 6759 del 17/05/2001 (Rv. 546727 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Onere di prova e di deduzione in replica all'eccezione di prescrizione - Sussistenza - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio, in ipotesi di prova del fatto interruttivo acquisita al processo - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
L'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e, pertanto, il controeccicpiente ha l' onere non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di dedurli, non potendo esser rilevata d'ufficio dal giudice, neppure se la prova del fatto è acquisita al processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)