Sez. 3, Sentenza n. 7195 del 12/05/2003 (Rv. 562885 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Estremi - Mancanza - Conseguenze - Sospensione facoltativa - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie in tema di comodato.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In materia di procedimento civile, la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità(Nel fare applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto essere stata dal giudice del merito correttamente esclusa la sussistenza di pregiudizialità necessaria tra l'azione proposta dal comodatario, volta ad ottenere l'accertamento della proprietà del bene, e quella di rilascio promossa viceversa dal comodante, in ragione della diversità tra "il titolo in base al quale si chiedeva il rilascio del dante causa (comodato)" e "quello oggetto dell'azione proposta dal ricorrente, tendente ad ottenere la declaratoria di proprietà per usucapione", trattandosi viceversa di un'ipotesi di pregiudizialità meramente facoltativa, e conseguendone ulteriormente che "come tale, la relativa esclusione del giudice di merito è insindacabile" in sede di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)