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Sez. L, Sentenza n. 2122 del 15/03/1990 (Rv. 465949 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - TITOLARE DI AUTOSCUOLA ESERCITANTE ABITUALMENTE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE ALLA GUIDA - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465949-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - TITOLARE DI AUTOSCUOLA ESERCITANTE ABITUALMENTE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE ALLA GUIDA - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*

Il titolare di un'Autoscuola che esercita con carattere di abitualità l'attività di istruttore alla guida è soggetto all'Obbligo assicurativo antinfortunistico ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e quarto n. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (che comprende fra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro "gli artigiani che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese"), atteso il carattere artigiano della relativa impresa alla stregua dell'art. 1, lett. A), della legge 25 luglio 1956 n. 860 (includente fra i requisiti fondamentali dell'impresa artigiana anche lo scopo della prestazione di servizi di natura usuale) nonché della nuova disciplina della impresa artigiana dettata dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, mentre non rileva in contrario né la disposizione dell'art. 29 della legge n. 1088 del 1971 (che, ai fini dell'estensione del rischio generico di malattia ai titolari di autoscuole, definisce commerciale l'attività svolta dalle medesime) né il difetto d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, dato che questa iscrizione, priva di valore costitutivo ai sensi della legge del 1956, ha tale valore, ai sensi della legge del 1985, solo ai fini del conseguimento delle agevolazioni in favore delle imprese artigiane. (Conf 4587/89, mass n 464037; (Conf 3527/87, mass n 452515; (Conf 7043/86, mass n 449119).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., Legge 25/11/1971 num. 1088 art. 29, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)