Sez. 1, Sentenza n. 10377 del 21/06/2012 (Rv. 623097 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Ingiustificato ritardo da parte della P.A. nel compimento del collaudo - Conseguenze - Azione dell'appaltatore in sede giurisdizionale - Proponibilità - Realizzazione delle condizioni per la decorrenza del termine di prescrizione - Configurabilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'Amministrazione appaltante, anche con riferimento alle operazioni di collaudo, non può ritardare "sine die" le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 cod. civ.; pertanto, se sia fissato espressamente nell'atto un termine per il compimento delle indicate operazioni, e lo stesso trascorra senza che sia adottato alcun provvedimento, tale situazione assume il significato di rifiuto del collaudo e di inadempimento da parte del committente. Ne consegue che, da tale momento, non solo l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine, ma inizia anche a decorrere il termine di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)