Sez. 1, Sentenza n. 7550 del 08/07/1995 (Rv. 493219 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - IN GENERE | Pubblica amministrazione - Determinazioni in ordine alle pretese dell'appaltatore scaturenti dal contratto - Ritardo "sine die" - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni dettate dagli artt. 42, 44 e 47 del capitolato generale approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per cui le domande dell'appaltatore volte a far valere pretese scaturenti dal contratto non sono proponibili davanti agli arbitri o al giudice ordinario se prima non si sia avuta la definizione della controversia amministrativa, vanno applicate alla luce del principio generale, valido anche per il collaudo, che la pubblica amministrazione è tenuta ad eseguire il contratto nel rispettivo delle norme dettate dagli artt. 1374 e 1375 cod. civ. e non può pertanto ritardare "sine die" le sue determinazioni paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, di talché, trascorso il tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, il non aver adottato alcun provvedimento denuncia per sè il rifiuto dell'amministrazione ed il suo inadempimento e l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)