Sez. L, Sentenza n. 11424 del 16/05/2006 (Rv. 589036 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Disciplina dei rapporti di lavoro del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici conseguente al passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato ai sensi della legge n. 58 del 1992 - Specialità - Conseguenze - Applicabilità della garanzia di continuità dei rapporti di lavoro prevista dall'art. 2112 cod. civ. - Esclusione - Violazione della direttiva comunitaria n. 77/1987 - Insussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
La disciplina dettata dalla legge n. 58 del 1992, di riforma del settore delle telecomunicazioni, per i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato è una disciplina a carattere speciale che conferisce autonoma e compiuta regolamentazione ai rapporti suddetti incidendo sulla loro stessa natura. Ne consegue che alla vicenda traslativa realizzata dalla menzionata legge non è applicabile la normativa di cui all'art. 2112 cod. civ. nella parte in cui stabilisce, per l'ipotesi di trasferimento di azienda, la regola della continuità dei rapporti di lavoro con l'acquirente dell'azienda e della conservazione, per i lavoratori, di tutti i diritti che ne derivano. Né tale inapplicabilità si pone in contrasto con la direttiva CEE n. 77/1987 in quanto, pur essendo la stessa applicabile anche ai trasferimenti di attività e di servizi attuati da un ente costituente parte integrante della P.A. qualunque sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato, tuttavia la garanzia della continuità dei rapporti da essa prevista presuppone che i lavoratori interessati al momento del passaggio dall'una all'altra gestione siano già titolari di rapporti della stessa natura di quelli che vengono a costituirsi con l'impresa acquirente. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del complessivo principio richiamato, ha confermato la sentenza impugnata che, correttamente, aveva ritenuto infondato l'appello di alcuni lavoratori volto all'accoglimento della loro domanda tesa all'ottenimento della declaratoria della loro anzianità di servizio a decorrere dall'originaria loro assunzione da parte della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici, con ricalcolo degli scatti di anzianità sulla base del c.c.n.l. per i dipendenti S.I.P. - poi divenuta Telecom Italia s.p.a. - e conseguente condanna di quest'ultima società al pagamento delle differenze retributive, previa declaratoria di nullità parziale dell'accordo collettivo 8 aprile 1993 nella parte prevedente, per la loro posizione, la corresponsione degli aumenti periodici nella stessa misura già percepita presso la suddetta Azienda di Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/01/1992 num. 58 art. 4 CORTE COST., Legge 29/01/1992 num. 58 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)