Sez. L, Sentenza n. 5934 del 24/03/2004 (Rv. 571514 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Fattispecie risalente al 1984/1985 - Ambito di applicazione - Trasferimento di azienda avvenuto in forza di provvedimento autoritativo - Esclusione - Direttiva comunitaria n. 77/187 - Violazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Non è applicabile, in fattispecie risalente al 1984 - 85, l'art. 2112 cod. civ. nei casi in cui il trasferimento d'azienda derivi non da attività negoziale dei privati ma avvenga in forza di provvedimento autoritativo, essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori, posti a carico del cessionario. L'interpretazione è avvalorata dalla esistenza di numerose norme (art. 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054, art. 4 legge 10 novembre 1973 n. 755, art. 13 legge 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 7 legge 19 maggio 1975 n. 169, art. 209 DPR 29 marzo 1973 n.156, art. 72 legge 6 ottobre 1978 n. 295, art. 68 legge 22 ottobre 1986 n. 742, art. 12 legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 19 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. ai trasferimenti d'azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessità ove la norma citata si applicasse automaticamente anche in quei casi. Nè tale interpretazione confligge con la Direttiva comunitaria 77/187 che si applica "ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione", stante anche la circostanza che solo successivamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e in tempi più recenti le modifiche apportate al testo iniziale dell'art. 2112 cod. civ. ne hanno ampliato l'operatività, includendo il "provvedimento" tra le altre possibili cause del trasferimento. (Fattispecie relativa al trasferimento del servizio di nettezza urbana del Comune di Roma dalla gestione in economia, da parte del Comune, alla gestione affidata alla azienda municipalizzata AMNU - or AMA - in applicazione di apposito atto amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 19, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 12, Legge 22/10/1986 num. 742 art. 68, Legge 06/10/1978 num. 295 art. 72, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 209, Legge 19/05/1975 num. 169 art. 7, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., Legge 10/11/1973 num. 755 art. 4, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)