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Sez. 4, Sentenza n. 15248 del 29/02/2008 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 240212 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Risarcimento del danno effettuato personalmente dall'imputato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240212-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato connessa alla riparazione del danno cagionato dal reato prima dell'udienza di comparizione, non è subordinata al fatto che il risarcimento sia riconducibile direttamente e personalmente all'imputato. (Fattispecie avente ad oggetto la riconosciuta rilevanza, ai fini della sussistenza della causa di estinzione, del risarcimento operato dalla compagnia di assicurazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)