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Sez. 6, Sentenza n. 46329 del 09/11/2005 Ud. (dep. 20/12/2005) Rv. 232837 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Criteri di individuazione e valutazione - Volontarietà - Pagamento avvenuto tramite compagnia di assicurazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232837-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

Per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., si richiede che la riparazione del danno, tanto nella forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, sia effettiva, integrale e volontaria. La detta circostanza, pertanto, non può trovare applicazione quando la dazione sia avvenuta tramite un intervento surrogatorio di una compagnia di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)