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Sez. 3, Sentenza n. 474 del 21/01/1980 (Rv. 403857 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - OMESSA NOTIFICAZIONE A TALUNO DEI LITISCONSORTI - CONSEGUENZE - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403857-01

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - OMESSA NOTIFICAZIONE A TALUNO DEI LITISCONSORTI - CONSEGUENZE - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

Il ricorso in opposizione agli Atti esecutivi, col decreto che fissa l'udienza di comparizione, va notificato, al fine della integrita del contraddittorio, a tutti i soggetti del procedimento esecutivo indicati dall'art 485, primo comma, cod proc civ. qualora detta notificazione, nel termine perentorio fissato dal giudice, sia avvenuta soltanto nei confronti di taluno degli anzidetti legittimati, non si verifica inammissibilita dell'opposizione, ma deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, con la assegnazione di un ulteriore termine perentorio, anche se la causa si trova in fase di decisione, perche l'integrita del contraddittorio e requisito inderogabile del processo e le questioni ad esso inerenti vanno rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (Conf 1994/76, mass n 380810; (Conf 1989/76, mass n 380804; (Conf 2521/69, mass n 342086).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)