Sez. L, Sentenza n. 540 del 11/02/1975 (Rv. 373845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - PROMOZIONE DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÌ - CONTRATTO COLLETTIVO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - PROMOZIONE DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE 'A SCAGLIONÌ - CONTRATTO COLLETTIVO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Poiche l'art 2120 cod civ stabilisce in modo inderogabile soltanto il principio della infrazionabilita dell'indennita di anzianita relativa allo stesso rapporto di lavoro, nonche l'esigenza che la stessa venga calcolata in base all'ultima retribuzione, sono valide le clausole dei contratti collettivi che, per il caso in cui il lavoratore subordinato venga promosso alla categoria superiore nell'ambito del medesimo rapporto, prevedono la liquidazione della suindicata indennita secondo il sistema degli scaglioni, differenziando la misura (o frazione tempo-salario) in cui l'ultima retribuzione deve essere assunta a base del calcolo con riferimento a ciascuna delle qualifiche professionali ricoperta dal dipendente prima della cessazione del rapporto di lavoro. (Conf 2822/74, mass n 371239; 2190/72, mass n 359639; (Conf 2130/72, mass n 359379).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)