Sez. 1, Sentenza n. 30298 del 24/04/2003 Cc. (dep. 18/07/2003) Rv. 226250 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Applicazione della misura cautelare contestuale alla condanna - Condizioni - Precedente annullamento per mancanza di gravi indizi - Ostatività - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
All'esito della pronuncia di una sentenza di condanna la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1 lett. b) e c)per l'emissione di una ordinanza di custodia cautelare deve essere riconsiderata non solo alla luce degli elementi, che nel corso delle indagini preliminari non erano stati ritenuti sufficienti, ma anche di quelli sopravvenuti e costituiti, in particolare, dall'esito del procedimento e dalle modalità del fatto, quale accertato in base alla sentenza stessa. Conseguentemente deve ritenersi applicabile anche in questa fase la presunzione di cui all'art. 275 comma 3, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato la richiesta di annullamento di una misura di custodia cautelare ripristinata all'esito della pronuncia della sentenza di condanna dopo che, nella fase delle indagini, una prima ordinanza era stata annullata per mancanza di gravi indizi di colpevolezza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)