Sez. 1, Sentenza n. 2881 del 18/12/1964 (Rv. 304304 - 01)
TRANSAZIONE - NOVAZIONE - TRANSAZIONE NOVATIVA - NOZIONE - EFFETTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
TRANSAZIONE - NOVAZIONE - TRANSAZIONE NOVATIVA - NOZIONE - EFFETTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Sussiste l'ipotesi della transazione novativa solo quando dallo esame dell'intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, cioe che dalla transazione sorga una obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicche l'obbligazione posteriore sostituisce la precedente. Ai fini di accertare in concreto l'esistenza di una transazione novativa, l'esame delle intenzioni delle parti e delle clausole contrattuali rientra nell'apprezzamento insindacabile del giudice del merito. (V 730/60; 3791/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)