Sez. 1, Sentenza n. 3748 del 15/03/2001 (Rv. 544777 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Decurtazione del quaranta per cento - Applicabilità generale - Esclusione nel solo caso di cessione volontaria - Omessa offerta da parte dell'ente espropriante della indennità determinata in corso di giudizio - Irrilevanza - Mancata stima da parte della commissione provinciale - Estensione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Nel meccanismo di determinazione della indennità di espropriazione previsto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, la esclusione della decurtazione del quaranta per cento dell'importo corrispondente alla semisomma tra valore di commercio del bene espropriato ed il reddito dominicale dello stesso nell'ultimo decennio non può estendersi al di là del caso della cessione volontaria del bene oggetto del provvedimento espropriativo. Il proprietario dell'immobile ha, pertanto, facoltà di accettare la stima e convenire la cessione del bene offerta dall'ente espropriante, fruendo del beneficio della esclusione della decurtazione, ovvero di rifiutare l'indennità, con conseguente rideterminazione della stessa ad opera della competente commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, nei cui confronti potrà proporre opposizione al fine di ottenere una nuova liquidazione in via giudiziale, senza potersi sottrarre alla decurtazione, nemmeno nella ipotesi di omessa offerta da parte dell'ente espropriante dell'indennità determinata in corso di giudizio dal c.t.u., circostanza successiva alla vicenda considerata dal legislatore, ovvero nella ipotesi di mancata stima da parte della commissione provinciale, circostanza indipendente dalla volontà dell'amministrazione espropriante e non interferente sul meccanismo giudiziale di determinazione dell'indennità.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)