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Sez. 1, Sentenza n. 1090 del 09/02/1999 (Rv. 523066 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Entrata in vigore - Giudizi in corso - Riliquidazione dell'indennità commisuratamente ai nuovi criteri - Obbligo dell'amministrazione - Conseguente onere di accettazione dell'espropriato - Configurabilità - Anche in relazione alla determinazione giudiziale o alle risultanze della consulenza tecnica - Esclusione - Attivabilità del meccanismo ad opera del giudice - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523066-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, all'entrata in vigore dell'art. 5 bis legge 359 del 1992, spetta all'espropriante, che è il solo soggetto ad essere investito del relativo potere, di formulare una nuova proposta commisurata ai nuovi criteri, alla quale soltanto va riferito l'onere di accettazione dell'espropriato al fine di evitare la decurtazione del 40% dell'indennità, e non anche alla determinazione giudiziale o alla consulenza tecnica d'ufficio, per cui non compete al giudice attivare il meccanismo negoziale mediante invito all'espropriante a rideterminare l'indennità secondo i nuovi criteri e, successivamente, interpello dell'espropriato se intende o meno accettarla.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)