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Sez. 3, Sentenza n. 4146 del 07/04/1993 (Rv. 481742 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere | Sentenza pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi - Impugnabilità con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Motivi.
Stato
decisa il 1993-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481742-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere

La sentenza pronunciata sulla opposizione agli atti esecutivi può esser impugnata con il ricorso in Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., solo per violazione di legge, alla quale può essere ricondotta la mancanza assoluta, ma non la insufficienza o contraddittorietà, della motivazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)