Sez. 3, Sentenza n. 4146 del 07/04/1993 (Rv. 481742 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere | Sentenza pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi - Impugnabilità con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Motivi.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere
La sentenza pronunciata sulla opposizione agli atti esecutivi può esser impugnata con il ricorso in Cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., solo per violazione di legge, alla quale può essere ricondotta la mancanza assoluta, ma non la insufficienza o contraddittorietà, della motivazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)