Sez. 4, Sentenza n. 9335 del 11/06/1999 Ud. (dep. 22/07/1999) Rv. 214255 - 01
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Omessa citazione del teste ammesso - Conseguenze.
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)
Nell'ipotesi in cui la prova testimoniale richiesta dalla parte sia stata ammessa, quest'ultima ha l'obbligo di provvedere alla citazione ovvero di adoperarsi al fine di ottenere la presenza del teste in udienza. Qualora l'interessato ometta tale adempimento non può lamentarsi della mancata escussione, avendo sottratto, per causa a lui imputabile, la fonte di prova al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 495 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 142, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)