Sez. 5, Sentenza n. 11945 del 22/09/1999 Ud. (dep. 19/10/1999) Rv. 214857 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Motivazione congrua in ordine alla determinazione della pena - Quantificazione dell'aumento per la continuazione - Obbligo di autonoma e specifica motivazione - Sussistenza - esclusione - Fondamento.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza nel caso in cui il giudice abbia fatto riferimento alla personalità dell'imputato, al ruolo avuto nella vicenda, alla gravità dei fatti, considerandoli elementi che impediscono un giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti sulle aggravanti contestate. Invero non sussiste obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)