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Sez. 4, Sentenza n. 22824 del 21/04/2006 Ud. (dep. 03/07/2006) Rv. 234575 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifiche normative nel trattamento sanzionatorio introdotte con la legge n. 49 del 2006 - Impugnazioni - Applicazione dello "ius superveniens" più favorevole - Reato continuato - Limiti.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234575-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Non è applicabile nel giudizio di legittimità la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (cfr. D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) allorquando (come nella specie) la pena per il reato suddetto sia stata applicata solo a titolo di continuazione, come aumento della pena prevista per il reato più grave (nella specie, quello di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990). Ciò in quanto nel reato continuato, ai fini del computo della pena, non assume concreta rilevanza la pena stabilita per i reati-satellite, essendo l'aumento di pena per questi determinato solo in relazione alla pena del reato più grave e sulla base di una valutazione di equità, che tiene conto della gravità del reato secondo i parametri di cui all'articolo 133 cod. pen. e che non necessita di apposita motivazione.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)