Sez. 3, Sentenza n. 6367 del 28/11/1981 (Rv. 417164 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CASI DI ESCLUSIONE - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE E TURISTICA - ESISTENZA DI PIANI REGOLATORI - PIANO REGOLATORE - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - CASI DI ESCLUSIONE - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE E TURISTICA - ESISTENZA DI PIANI REGOLATORI - PIANO REGOLATORE - NOZIONE.*
Poiché la finalità essenziale di favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice - che permea la legge 26 maggio 1965 n. 590 - non può realizzarsi allorché si tratti di fondo ad utilizzazione diversa da quella agricola, l'art. 8, secondo comma, della richiamata legge n. 590 del 1965 - in base al quale la prelazione in favore dell'affittuario non è consentita quando i terreni, in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale e turistica - va inteso nel senso dell'esclusione della prelazione in ogni caso in cui la destinazione non agricola derivi da un qualunque strumento urbanistico di cui la pubblica amministrazione può avvalersi (nella specie, programma di fabbricazione), dovendosi l'espressione "piani regolatori", usata dal legislatore, essere intesa non nel preciso significato tecnico giuridico attribuitole dalla normativa urbanistica, bensì come provvedimento idoneo ad imporre una determinata destinazione ad un fondo, ancorché non definitiva ed irreversibile. (Conf 975/81, mass n 411500; (Conf 1959/80, mass n 405589; (Conf 1006/78, mass n 390343).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)