Sez. 3, Sentenza n. 4240 del 19/07/1982 (Rv. 422212 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - LIMITI - TERRENO DESTINATO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI PRELAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - LIMITI - TERRENO DESTINATO AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI PRELAZIONE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione e di riscatto agrari ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, è sufficiente che il terreno, oggetto della compravendita, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica sulla base di qualsiasi strumento urbanistico (piano regolatore, programma di fabbricazione, ecc.) che, sebbene non ancora approvato dai competenti organi di controllo, sia pervenuto ad un grado di completezza e di perfezione amministrativa tale da far ritenere esistente, e non solo in via di formazione, un atto della pubblica amministrazione di per sè idoneo - per la sua intrinseca natura giuridica e per la sua Rilevanza esterna - ad imprimere alle zone considerate quella destinazione, senza che nel caso di piano regolatore per le destinazioni urbanistiche di ciascuna zona rilevino l'intensità e le modalità dei relativi vincoli ed in ispecie di quello paesistico e, quindi, la ridotta densità edilizia consentita, come le particolari prescrizioni imposte per i fabbricati, né la Mancanza degli Atti e dei progetti applicativi della generica destinazione già amministrativamente decisa (es., piani particolareggiati e piani di lottizzazione), né, infine, la eventuale inclusione del terreno nella zona agraria ai fini e per gli effetti della Determinazione dei canoni delle locazioni di immobili ivi esistenti, secondo la legge cosiddetta dell'equo canone. (V 6367/81, mass n 417164; (V 799/81, mass n 411285; (V 1959/80, mas n 405589; (V 1831/80, mass n 405443).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)