Sez. 3, Sentenza n. 1006 del 27/02/1978 (Rv. 390343 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ESISTENZA DI UN QUALSIASI STRUMENTO URBANISTICO CAPACE DI DARE AUTORITATIVAMENTE AL FONDO OGGETTO DI ALIENAZIONE DESTINAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ESISTENZA DI UN QUALSIASI STRUMENTO URBANISTICO CAPACE DI DARE AUTORITATIVAMENTE AL FONDO OGGETTO DI ALIENAZIONE DESTINAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA - SUFFICIENZA.*
Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione e di riscatto dei fondi rustici a norma dell'art 8 della legge n 590 del 1965, e sufficiente che il terreno, oggetto dell'alienazione, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, sulla base di "piani regolatori, anche se non ancora approvati", nel senso che il diritto e escluso non solo dall'esistenza di un piano regolatore, ma di qualsiasi altro strumento urbanistico, anche atipico, capace per il suo valore normativo di dare autoritativamente al terreno in questione una delle suddette destinazioni con un minimo di determinatezza e stabilita. Pertanto, ad escludere la prelazione ed il riscatto della legge n 590 del 1965 ben puo essere sufficiente l'inclusione di un fondo in una zona prevista e delimitata dal regolamento edilizio comunale per l'espressa utilizzazione edilizia. (V 3019/75, mass n 377109).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)