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Sez. L, Sentenza n. 172 del 19/01/1985 (Rv. 438385 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - PROPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIPRODUZIONE DI DOMANDE, ECCEZIONI E DIFESE - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA MEMORIA DI COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438385-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - PROPOSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIPRODUZIONE DI DOMANDE, ECCEZIONI E DIFESE - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA MEMORIA DI COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - NECESSITÀ.*

La parte vittoriosa nel merito non è tenuta a riproporre con appello incidentale le domande ed eccezioni non accolte dal giudice di primo grado o ritenute assorbite, essendo sufficiente e, al fine di superare la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., necessario che sia manifestata in maniera chiara la volontà di riproporle. Tale principio trova applicazione anche nel giudizio di appello secondo lo speciale rito del lavoro, ivi coordinandosi con il disposto dell'art. 436 cod. proc. civ. che impone all'appellato di esporre dettagliatamente nella memoria di Costituzione tutte le difese, sicché è con riguardo a tale memoria che va verificata la regolarità della riproposizione di domande, eccezioni e difese. (V 4241/82, mass n 422213; (V 2732/77, mass n 386385; (V 3427/75, mass n 377577).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)