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Sez. 5, Sentenza n. 24325 del 18/05/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 232206 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI | Criteri di valutazione del danno - Ipotesi in cui le carenze contabili non impediscono la ricostruzione del patrimonio della società fallità - Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall..
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232206-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI

In tema di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, al fine della applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenutà, di cui all'art. 219, comma terzo, L. fall., la valutazione del danno deve essere effettuata con esclusivo riferimento al danno direttamente cagionato alla massa dei creditori dalla mancanza della prescritta contabilità, in ragione della impossibilità di ricostruire la consistenza del patrimonio e il movimento degli affari dell'impresa fallita e di esercitare le azioni revocatorie o le altre azioni a tutela degli interessi dei creditori, con la conseguenza che qualora tale danno non sussista o non sia dimostrato l'attenuante in questione deve essere applicata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)