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Sez. L, Sentenza n. 6791 del 18/11/1986 (Rv. 448909 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO CONTRIBUTIVO RISULTANTE INTEGRATO PER EFFETTO DELLA RICONGIUNZIONE DI DUE DIVERSE POSIZIONI CONTRIBUTIVE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448909-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO CONTRIBUTIVO RISULTANTE INTEGRATO PER EFFETTO DELLA RICONGIUNZIONE DI DUE DIVERSE POSIZIONI CONTRIBUTIVE - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

In tema di pensione d'Invalidità, ove il requisito contributivo del lavoratore assicurato risulti integrato soltanto per effetto della ricongiunzione della posizione contributiva già risultante presso l'INPS con altra posizione contributiva accesa in una diversa gestione o presso un altro ente previdenziale, l'assicurato ha diritto alla pensione suddetta soltanto dopo che sia divenuto irrevocabile il provvedimento che accolga la sua domanda di ricongiunzione con contestuale accettazione da parte dell'interessato dell'Obbligo di far fronte ai conseguenti oneri economici. In Mancanza di ciò, non può ritenersi sufficiente ad integrare il requisito contributivo suddetto la sola presentazione della domanda di ricongiunzione unitamente alla produzione da parte dell'assicurato della semplice dichiarazione del datore di lavoro di aver assolto agli obblighi contributivi a seguito dei quali sarebbe sorta la posizione contributiva da ricongiungere presso l'INPS. (V 6418/85, mass n 443498; (V 3374/85, mass n 441048).*

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)