Sez. L, Sentenza n. 5030 del 29/04/1993 (Rv. 482141 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Giudizio di rinvio - Riassunzione - Irregolarità della notificazione dell'atto riassuntivo tempestivamente depositato - Sanatoria - Mezzi.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Cassazione - In genere
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, ove sia stato tempestivamente depositato, nel termine previsto dall'art. 392 cod. proc. civ., il ricorso riassuntivo della causa davanti al giudice di rinvio, le irregolarità della notifica (alla parte personalmente) del detto ricorso (con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione) sono sanabili "ex tunc" per effetto della costituzione della parte intimata o, in mancanza, per effetto della rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)