Sez. 5, Sentenza n. 21221 del 29/09/2006 (Rv. 593681 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Poteri del giudice - Diversa qualificazione giuridica della fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale - Ammissibilità - Fattispecie in tema di dedotta simulazione di operazioni poste in essere a fini di elusione dell'imposta sul reddito.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie, né l'esercizio di poteri cognitori d'ufficio, nei casi previsti dalla legge, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità. (Nella specie, l'ufficio finanziario aveva dedotto la simulazione di una sequenza di operazioni poste in essere da due società tra loro e con i terzi, e finalizzate a realizzare un vantaggio fiscale in favore di una di esse, attraverso la determinazione di minusvalenze la cui esposizione in bilancio comportava una passività fittizia: in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la prospettazione dell'inopponibilità di dette operazioni al Fisco, in quanto effettuate senza altra valida ragione al di fuori di un risparmio d'imposta, fosse sufficiente ai fini della qualificazione delle stesse come pratica elusiva dell'imposta sul reddito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)