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Sez. 5, Ordinanza n. 21371 del 04/10/2006 (Rv. 593252 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | "Leasing" - Frazionamento in più contratti con oggetto e soggetti diversi - Concessione in uso del bene - Imponibilità - Sussistenza - Finanziamento ed assicurazione - Esenzione dall'imposta - Limiti - Pratiche elusive - Abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni - Conseguimento di un vantaggio fiscale - Indizi - Separazione del finanziamento dalla concessione del bene - Questione di interpretazione delle norme comunitarie - Rimessione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee - Necessità.
Stato
decisa il 2006-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593252-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, il frazionamento di un unitario contratto di "leasing" in una pluralità di contratti distinti, conclusi con soggetti diversi ed aventi ad oggetto rispettivamente la concessione in uso del bene ed i servizi di finanziamento e di assicurazione contro la perdita o il deterioramento del bene stesso, comporta che l'imponibile è costituito soltanto dal corrispettivo dell'uso del bene, essendo gli altri servizi, separatamente considerati, operazioni esenti da imposta, ai sensi dell'art. 10 nn. 1, 2 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il ricorso a tale complesso di negozi per ottenere una riduzione della base imponibile rispetto a quella prevista per gli ordinari contratti di locazione finanziaria si traduce peraltro in una pratica elusiva, in ordine alla quale (pur non essendo nella specie applicabile, "ratione temporis", una clausola generale antielusiva, all'epoca non prevista dall'ordinamento fiscale italiano) trova applicazione il concetto di abuso del diritto, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, il quale impone di considerare l'operazione come un tutto unitario, disapplicando le norme interne che consentono, attraverso l'abusivo frazionamento delle forme contrattuali, di determinare una perdita delle risorse comunitarie proprie derivanti dall'IVA. A tal fine, va tuttavia rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità europee, affinché si pronunci in via pregiudiziale, la questione interpretativa volta a stabilire se, per la configurabilità di tale abuso, sia necessario che il conseguimento del vantaggio fiscale costituisca l'unico scopo dell'operazione, ovvero se esso non escluda il perseguimento di altre finalità economiche, comunque inidonee a fornire una spiegazione alternativa dell'operazione, e se un indizio di tale abuso possa essere costituito dal fatto che l'operazione di finanziamento, considerata nella prassi economica e nell'interpretazione dei giudici nazionali quale componente essenziale del contratto di "leasing", venga disciplinata da un contratto separato da quello avente ad oggetto la concessione in uso del bene.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1882, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)