Sez. 1, Sentenza n. 10853 del 03/11/1993 (Rv. 484158 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni | Residui delle lavorazioni industriali e delle attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi - Rifiuti "speciali" - Configurabilità - Potere impositivo dei Comuni - Ammissibilità - Condizione - Provvedimento di assimilazione ai rifiuti solidi urbani - Mancanza - Conseguenze.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni
I costi delle attività di smaltimento dei rifiuti "speciali" - tra cui rientrano i residui delle lavorazioni industriali e delle attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, a norma dell'art. 2, quarto comma, n. 1, d.P.R. n. 915 del 1982 - sono a carico dei produttori dei medesimi, a meno che detti rifiuti siano stati dichiarati assimilabili a quelli urbani. Ne deriva che, in mancanza di un provvedimento di assimilazione, non sussiste un potere impositivo dei Comuni per i rifiuti speciali, ferma restando la possibilità, per gli enti locali, di recuperare coattivamente gli oneri sostenuti per lo sgombero di detti rifiuti in danno dei produttori e di applicare a questi ultimi la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 d.P.R. cit..
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 3 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 9, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 13, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 21, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)