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Sez. 3, Sentenza n. 15430 del 10/08/2004 (Rv. 576163 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza relativa alla sola competenza ed alle spese giudiziali - Impugnazione del capo relativo alle spese - Autonomia rispetto al regolamento di competenza - Ricorso per cassazione avverso il capo relativo alle spese giudiziali ed istanza di regolamento di competenza - Proposizione in un unico atto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576163-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite può essere impugnata con un unico atto contenente sia l'istanza di regolamento (necessario) di competenza (art. 42, cod.proc.civ.) avverso il capo della decisione concernente la competenza, sia la proposizione del ricorso ordinario per cassazione in relazione al capo avente ad oggetto la liquidazione delle spese processuali, censurato dal ricorrente a prescindere dalla sua soccombenza sulla questione di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)