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Sez. 1, Sentenza n. 7661 del 18/08/1997 (Rv. 506831 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Mezzi - Regolamento necessario di competenza - Impugnabilità con ricorso ordinario per cassazione - Esclusione - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506831-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado, configurandosi, quindi, come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ. (nella specie, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice emette sentenza con la quale dichiara "la propria incompetenza territoriale a conoscere delle domande proposte nel merito"; la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso ordinario per cassazione proposto, in quanto inconvertibile in regolamento di competenza, ha precisato che, al fine della qualificazione della sentenza come "sulla sola competenza", è irrilevante il fatto che il giudice del merito abbia, altresì, revocato il decreto ingiuntivo e provveduto sulle spese processuali, costituendo, queste, pronunce conseguenziali alla dichiarata incompetenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)