Sez. 6, Sentenza n. 3827 del 07/10/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 209484 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Questioni attinenti al titolo per l'esercizio dell'azione di recupero - Competenza del giudice dell'esecuzione - Altre questioni -Omessa notifica dell'estratto del titolo esecutivo ex art.181 disp. att. cod. proc. pen.- Competenza del giudice civile ex art. 617 cod. proc. civ.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
In tema di recupero delle spese processuali e somme destinate alla Cassa delle ammende, le questioni rientranti nella competenza del giudice dell'esecuzione penale sono quelle che attengono all'esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero. Invece la contestazione relativa alla violazione dell'art. 181 cpv. disp. att. cod. proc. pen., per omessa notifica al condannato dell'estratto del titolo esecutivo, è deducibile solo con opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice civile ex art.617 cod. proc. civ. (Fattispecie in cui è stato ritenuto corretto il procedimento per la dichiarazione di inammissibilità previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen, stante la manifesta infondatezza dell'incidente di esecuzione proposto sia sotto il profilo di cui sopra, sia con riferimento alla non deducibilità in sede di incidente di esecuzione di vizi attinenti al giudizio di cognizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 181 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 181 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)