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Sez. 3, Sentenza n. 2115 del 23/06/1972 (Rv. 359358 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI AGRARI SOGGETTI A PROROGA - NORME DETTATE DAGLI ARTT 1453 COD CIV E SEGG - DEROGABILITA EX ART 4 DLLT N 157 DEL 1945 - INDAGINI COMMESSE AL GIUDICE - PATTUIZIONE DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359358-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTRATTI AGRARI SOGGETTI A PROROGA - NORME DETTATE DAGLI ARTT 1453 COD CIV E SEGG - DEROGABILITA EX ART 4 DLLT N 157 DEL 1945 - INDAGINI COMMESSE AL GIUDICE - PATTUIZIONE DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - PERSISTENZA.*

Le norme di diritto comune dettate dagli artt 1453 e segg del codice civile in tema di risoluzione dei contratti per inadempimento sono derogate, rispetto ai contratti agrari sottoposti a proroga legale, dall' art 4 lett a) del dllt 5 aprile 1945 n 157, il quale stabilisce che la proroga non e ammessa se il coltivatore siasi reso 'colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedelta nell'esecuzione del contrattò. Ne deriva che per la risoluzione dei contratti agrari sottoposti a proroga legale sono necessarie indagini piu rigorose rispetto a quelle che le norme comuni richiedono per la risoluzione dei contratti in genere. E ne deriva ancora che, anche quando nei contratti agrari sottoposti a proroga legale sia stata inserita una clausola risolutiva espressa per il caso di morosita del conduttore, il giudice deve procedere egualmente alla valutazione della gravita di tale inadempimento: nel senso, cioe, di accertare se questo, considerato non singolarmente ma nel complesso delle circostanze nelle quali si e verificato, rivesta, obiettivamente, una gravita maggiore dell'inadempimento che legittima la risoluzione dei contratti in generale; e cio indipendentemente dalla diversa preventiva valutazione che, presuntivamente, possono averne fatta le parti nell'inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa. (V 1031'70, mass n 346575; 3450'62; 1784'62; 3734'55).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)