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Sez. 3, Sentenza n. 5942 del 27/05/1993 (Rv. 482535 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere | Contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Norme regolatrici dell'affitto di fondi rustici - Applicabilità - Estensione - Affitto di azienda agraria comprendente il conferimento di un fondo - Inclusione.
Stato
decisa il 1993-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482535-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere

L'art. 27 legge 3 maggio 1982 n. 230, stabilendo che a tutti i contratti agrari stipulati dopo la sua entrata in vigore, aventi ad oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici si applicano le norme regolatrici dell'affitto di fondi rustici, enuncia un principio applicabile non soltanto ai contratti agrari tipici, storicamente determinati, ma a tutti i contratti aventi ad oggetto la concessione o, comunque, il conferimento di un fondo rustico, che assuma a tal fine preminente rilevanza, anche se facente parte di una più complessa azienda. Pertanto, anche all'affitto di un'azienda agraria, comprendente il conferimento di un fondo, rimangono applicabili le norme sull'affitto di fondi rustici, comprese quelle relative alla durata legale e sulla determinazione del canone.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)