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Sez. 2, Sentenza n. 5133 del 11/05/1995 (Rv. 492215 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Accertamento di fatto - Criteri.
Stato
decisa il 1995-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492215-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ

In tema di divisione, la non comoda divisibilità dell'immobile prevista dall'art. 720 cod. civ., configurandosi quale deroga al principio generale dell'art. 718 dello stesso codice che attribuisce a ciascun partecipante alla comunione il diritto ai beni in natura secondo le norme dei successivi articoli 726 e 727, può esser ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti. La relativa indagine implica un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità purché essa sia stata condotta avendo riguardo alla possibilità di ripartire il bene nella sua attuale consistenza e nella sua concreta destinazione in guisa che la porzione da attribuire a ciascuno configuri un'entità autonoma e funzionale e venga inoltre evitato che dal frazionamento possa derivare un deprezzamento dell'originario ed intrinseco valore del bene medesimo, in modo che ai partecipanti siano attribuite quote suscettibili di autonomo e libero godimento non compromesse da pesi, servitù e limitazioni eccessive, anziché porzioni non correlate alla funzione economica dell'intero bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)