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Sez. 5, Sentenza n. 21669 del 09/10/2006 (Rv. 594652 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania - Convenzione tra Italia e Germania per l'assistenza giudiziaria in materia tributaria - Procedimento - In conformità alla legge italiana - Notifica di cartella esattoriale o di atto equivalente - Requisiti e contenuto minimo necessario - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594652-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di riscossione in Italia di crediti per imposte dovute all'amministrazione finanziaria tedesca, ai sensi dell'art. 7 della convenzione tra l'Italia e la Germania sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, approvata con r.d.l. 9 settembre 1938, n. 1676, l'Autorità italiana, quando viene incaricata dall'Autorità tedesca di riscuotere un credito tributario, procede senza udire preventivamente il debitore, ma pur sempre in conformità alla legge italiana. Essa è pertanto tenuta a provvedere alla notifica di una cartella esattoriale, o comunque di un atto che renda il contribuente consapevole del fatto che l'amministrazione italiana procede alla riscossione di un debito tributario nell'interesse e per conto dell'amministrazione tedesca, nonché della natura e delle caratteristiche del debito stesso, atteso che il contribuente ha il diritto di verificare da dove scaturisca la pretesa che l'amministrazione pretende di esercitare, movendo contestazioni, sia pur solo nel ristretto ambito delle questioni devolute alla giurisdizione italiana (nella specie, nell'avviso di mora, unico atto notificato al contribuente, le dette informazioni non erano riportate).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 09/06/1938 art. 7, Tratt. Internaz. 09/06/1938 art. 10, Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)