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Sez. U, Sentenza n. 13357 del 23/05/2008 (Rv. 603548 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - RICORSO CONTRO GLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Avviso di mora - Non preceduto da notifica di cartella esattoriale - Impugnabilità dinanzi al giudice tributario - Necessità - Avvisi emessi per la riscossione di imposte dovuti da altri Stati, in esecuzione di convenzione bilaterale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603548-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - RICORSO CONTRO GLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nel processo tributario tutte le contestazioni relative alla legittimità formale e sostanziale degli atti di imposizione attengono alla materia della cognizione, e non dell'esecuzione, e sono come tali funzionalmente devolute al giudice tributario. Ne consegue che là dove il contribuente contesti la legittimità dell'avviso di mora (nella specie, perché immotivato e comunque non preceduto da notifica della cartella esattoriale) la relativa controversia spetta al giudice tributario, a nulla rilevando che l'avviso fosse stato emesso per la riscossione di imposte pretese dall'amministrazione finanziaria di altro Stato, in esecuzione di una convenzione bilaterale per l'assistenza giudiziaria in materia tributaria, atteso che la giurisdizione tributaria è attribuita senza distinzione di nazionalità del legislatore (art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)