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Sez. U, Sentenza n. 18189 del 03/07/2008 (Rv. 603935 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania - Delega all'autorità italiana - Convenzione tra Italia e Germania per l'assistenza giudiziaria in materia tributaria - Criteri di riparto della giurisdizione tra giudice tedesco e giudice italiano, ordinario o tributario - Controversie relative all'esistenza del credito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603935-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di rapporti tra la giurisdizione italiana e quella tedesca in materia tributaria, la Convenzione tra Italia e Germania sull'assistenza giudiziaria in materia tributaria, approvata con r.d.l. 9 settembre 1938, n. 1676, riserva alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza dei crediti per imposte dovute in Germania, e quindi anche quello di pronunciarsi in ordine all'eventuale prescrizione del debito stesso; qualora peraltro, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, l'autorità tedesca si avvalga della facoltà di rivolgersi a quella italiana per la riscossione dell'imposta e per gli atti esecutivi, le controversie spetteranno alla giurisdizione del giudice italiano, ordinario o tributario, a seconda che concernano o meno atti dell'esecuzione. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario italiano per la parte della controversia concernente l'impugnativa dell'avviso di mora, contestato per vizi propri quali la mancata notifica della cartella di pagamento, e, quindi, non atti dell'esecuzione, nonché la giurisdizione del giudice tedesco per la parte relativa all'inesistenza della pretesa tributaria e, comunque, alla prescrizione della stessa).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676 art. 7, Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)