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Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 12/05/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161655 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATO PUNITO CON SOLA PENA PECUNIARIA O CONGIUNTAMENTE O ALTERNATIVAMENTE CON PENA PECUNIARIA E DETENTIVA - ESTINZIONE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161655-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - ESTINZIONE DEL REATO PER INTERVENUTA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATO PUNITO CON SOLA PENA PECUNIARIA O CONGIUNTAMENTE O ALTERNATIVAMENTE CON PENA PECUNIARIA E DETENTIVA - ESTINZIONE - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

In caso di reato punito con sola pena pecuniaria o, congiuntamente o alternativamente, con pene di entrambe le specie, l'Estinzione del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato è consentita solo se, operato il ragguaglio della pena pecuniaria a quella detentiva secondo i principi dello art. 135 cod. pen., la durata complessiva della pena detentiva, risultante in tutto o in parte da tale operazione, non superi la durata massima della pena detentiva prevista nell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689. (Conf mass n 158527; (Conf mass n 158412; (Conf mass n 157525; (contra mass n 159579; (contra mass n 155510).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)