Sez. 4, Sentenza n. 3157 del 17/11/1982 Ud. (dep. 16/04/1983) Rv. 158412 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - SANZIONI SOSTITUTIVE - SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ ANCHE AI REATI PUNITI CON PENA PECUNIARIA - SUSSISTENZA.*
PENA - DETERMINAZIONE - PENE DETENTIVE - PENE PECUNIARIE - CONVERSIONE - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE - SANZIONI SOSTITUTIVE - SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ ANCHE AI REATI PUNITI CON PENA PECUNIARIA - SUSSISTENZA.*
In tema di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, sebbene tale disposizione riferisca l'estinguibilità del reato solo alla sostituzione della pena detentiva inflitta per una durata non superiore nel massimo a tre mesi, essa è però applicabile a qualsiasi reato di Competenza del pretore, ex art. 54 legge medesima, indipendentemente dalla specie della pena, che può essere solo detentiva, solo pecuniaria, congiunta o alternativa, ad eccezione dei reati tassativamente indicati nell'art. 60 legge citata; pertanto, quando il giudice ritenga di infliggere, in concreto, una pena detentiva di durata non superiore a tre mesi o una pena pecuniaria che, da sola o congiunta a quella detentiva, ragguagliata ex art. 135 cod. pen., non superi complessivamente tale durata, va applicata, con gli effetti previsti dall'art. 77 citato, la sanzione sostitutiva corrispondente alla durata complessiva della pena come sopra computata.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 54 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)