diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10827 del 11/05/2007 (Rv. 596729 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969 n.990 (applicabile "ratione temporis") - Azione di regresso nei confronti del responsabile ai sensi dell' articolo 29 della medesima legge - Prescrizione - Ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ. - Necessità - Motivazione.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596729-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, si prescrive in dieci anni, secondo il disposto dell'articolo 2946 cod. civ., l'azione di regresso che, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969 n.990, (applicabile "ratione temporis") l'impresa designata esercita nei confronti del responsabile in virtù dell'articolo 29 della medesima legge per il recupero dell'indennità corrisposta al danneggiato. Infatti, l'obbligo di solidarietà che l'impresa designata assolve, soccorrendo la vittima della circolazione, non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazione ad un soggetto solidale "ex lege" dell'obbligo risarcitorio, e tale particolare fattispecie di solidarietà sfugge alle ragioni della prescrizione breve, che è di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)