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Sez. 3, Sentenza n. 15303 del 19/06/2013 (Rv. 626871 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione ai sensi dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis") - Prescrizione - Ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2096 cod. civ. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626871-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisca ai sensi dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis") non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)