Sez. 3, Sentenza n. 15357 del 06/07/2006 (Rv. 591571 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata - Azione di regresso nei confronti del responsabile del danno - Natura - Surrogazione legale ai sensi dell'articolo 1203, n.5, cod. civ. - Configurabilità - Termine di prescrizione applicabile - Biennale - Sussistenza - Decorrenza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
In tema di prescrizione, con riferimento alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, il regresso dell'impresa designata, previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 24 dicembre 1969 n.990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'articolo 19, primo comma, lett. a) e b), della stessa legge, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'articolo 1203 n.5 cod. civ., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale. Pertanto, il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall'esecuzione del pagamento al danneggiato.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29 com. 1, Cod. Civ. art. 1203 n. 5, Cod. Civ. art. 2947 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)