Sez. 2, Sentenza n. 1516 del 19/02/1997 (Rv. 502538 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A TITOLO ONEROSO | Requisito dell'alea - Malattie del vitaliziato - Incidenza - Condizioni - Carattere obiettivo del requisito - Essenzialità - Buona fede dei contraenti - Irrilevanza.
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - COSTITUZIONE DELLA RENDITA - MODI - A TITOLO ONEROSO
Requisito essenziale del contratto di costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso (rendita prevista in corrispettivo dell'alienazione di un bene o della cessione di un capitale, ai sensi dell'art. 1872, primo comma, cod. civ.) è costituito dall'alea, la quale presuppone che il vitaliziato non sia affetto da una malattia che, per natura e gravità, renda certa o estremamente probabile la sua prossima morte, e deve obiettivamente sussistere al momento della conclusione del contratto, che è affetto da nullità anche quando è in buona fede che le parti al momento della sua sottoscrizione abbiano, erroneamente, ritenuto la sussistenza dell'alea.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872 com. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)