Sez. 1, Sentenza n. 857 del 05/05/1967 (Rv. 327012 - 01)
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VITALIZIO ONEROSO - ALEA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - VITALIZIO ONEROSO - ALEA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Nel contratto di vitalizio oneroso l'alea e ravvisabile ogni volta che le concrete pattuizioni realizzano una situazione d'incertezza circa il vantaggio economico e, correlativamente, circa la perdita che potranno alternativamente verificarsi nello svolgimento e nella effettiva durata del contratto. L'alea va esclusa quando il beneficiario della rendita sia, per malattia, in tale stato che se ne debba ritenere prossima la morte, o sia di eta talmente avanzata da rendere del tutto certo, anche secondo le piu ottimistiche previsioni, che non potra sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile o quando i frutti dei beni trasferiti al vitaliziante siano di valore uguale o superiore alla rendita costituita a suo carico e tali da far ritenere che detto rapporto di valore non subira modifiche di rilievo per tutta la durata del vitalizio. L'accertamento dell'aleatorieta in concreto del contratto e rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e, se correttamente motivato, e insindacabile in Sede di legittimita. (nella specie, la Corte regolatrice, dopo aver enunciato gli indicati principi, ha ritenuto che i giudici di merito non avevano fatto corretta applicazione affermando l'aleatorieta di un vitalizio oneroso a favore di una persona di anni 72, alla quale era stata attribuita la somma in contanti di lire 5 milioni, oltre una rendita mensile di lire 100.000, in corrispettivo del trasferimento di un immobile, valutato ai fini fiscali lire 40.000.000).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)