diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23746 del 16/11/2007 (Rv. 600784 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE | Prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ., per quanto da pagare periodicamente all'anno o in termine più breve - Estensione - Portata - Applicabilità agli interessi moratori dovuti per ritardo nel compenso revisionale - Esclusione - Termine decennale di prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600784-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIÙ BREVE

L' art. 2948 n. 4 cod. civ., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del saldo nel compenso revisionale, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, poiché gli stessi vanno versati in unica soluzione e, quindi, decorrono automaticamente dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 36 cit. che li rende esigibili e segna perciò il "dies a quo" del relativo computo del decennio ai fini della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)