Sez. 2, Sentenza n. 4526 del 05/05/1998 (Rv. 515108 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | Obbligo di costruire rispettando la distanza di cui all' art. 907 cod. civ. dalla veduta altrui - Esistenza di intercapedine o costruzione di un terzo tra i due fondi - Irrilevanza - Condizioni - Ragioni.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE
L' obbligo di costruire rispettando la distanza stabilita dall' art. 907 cod. civ. dalla veduta diretta del vicino sussiste anche se tra i due fondi vi è un' intercapedine o la costruzione di un terzo, che non ne pregiudica però l' esercizio, perché tale norma non richiede che i predetti fondi siano confinanti, e perché tale obbligo viene meno soltanto se tra di essi vi è una strada o piazza pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)