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Sez. 2, Sentenza n. 4526 del 05/05/1998 (Rv. 515108 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | Obbligo di costruire rispettando la distanza di cui all' art. 907 cod. civ. dalla veduta altrui - Esistenza di intercapedine o costruzione di un terzo tra i due fondi - Irrilevanza - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515108-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE

L' obbligo di costruire rispettando la distanza stabilita dall' art. 907 cod. civ. dalla veduta diretta del vicino sussiste anche se tra i due fondi vi è un' intercapedine o la costruzione di un terzo, che non ne pregiudica però l' esercizio, perché tale norma non richiede che i predetti fondi siano confinanti, e perché tale obbligo viene meno soltanto se tra di essi vi è una strada o piazza pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)