Sez. 1, Sentenza n. 8489 del 18/10/1994 (Rv. 488131 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione - Sentenza penale resa a seguito di patteggiamento - Causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale - Configurabilità.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In tema di contenzioso elettorale, agli effetti della legge 18 gennaio 1992 n. 16 (che all'art. 1, lett. c, modificativo dell'art. 15 legge 19 marzo 1990 n. 55, stabilisce che non possono ricoprire la carica di consigliere comunale coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione), la sentenza penale resa a seguito di patteggiamento (art. 444 cod. proc. pen. del 1988) è equiparata alla sentenza di condanna emessa all'esito di un processo celebrato con il rito ordinario. Tale affermazione non contrasta con l'art. 445 cod. proc. pen. nella parte in cui questo prevede che la sentenza resa a seguito di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, atteso che nel processo elettorale la sentenza penale viene assunta come fatto storico, non essendo il giudice civile chiamato ad accertare autonomamente la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da parte del candidato o del cittadino eletto, e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ma essendo tenuto unicamente a verificare se il candidato o l'eletto sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge e se la condanna sia divenuta definitiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)